ACCERTAMENTO TECNICO D’UFFICIO
Art. 19
La data di inizio di un accertamento d’ufficio ed eventuali differimenti debbono essere fissati almeno quattro settimane rispettivamente dopo il conferimento di incarico e dopo la data prefissata, fatti salvi particolari motivi di urgenza, così da consentire ai consulenti di partecipare, garantendo in tal modo i diritti delle parti. Il medico legale nominato d’ufficio, nel rispetto del periziando e dei colleghi, deve astenersi dal fissare l’inizio delle operazioni di sabato, nei giorni festivi e prefestivi e al di fuori dei consueti orari di lavoro. Eventuali cambiamenti di giorno e/o ora di inizio delle operazioni debbono essere comunicati tempestivamente ai consulenti e/o ai legali.
Art. 20
Il medico legale, sempre nel rispetto delle norme procedurali, in accordo con le parti, deve essere disponibile ad eventuali spostamenti di giorno e/o ora in casi di giustificato impedimento di uno dei consulenti delle parti.
Art. 21
In conformità con l’art. 62 del Codice di Deontologia Medica, in casi di particolare complessità clinica e in ambito di responsabilità professionale, il medico legale, titolare per formazione e competenza di ogni attività peritale e consulenziale sulla persona, è tenuto all’associazione con collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta.
Art. 22
Il medico legale nominato d’ufficio in ambito civilistico deve sempre dare spazio al contraddittorio, ascoltare i consulenti tecnici delle parti e tenere conto delle opinioni espresse, di cui deve essere dato conto nel verbale di consulenza. A conclusione delle discussioni tecniche e addivenuto ad un giudizio, qualora questo sia stato reso noto, il medico legale nominato d’ufficio non deve modificarlo in assenza di ulteriore discussione con i consulenti tecnici delle parti.
Art. 23
Il medico legale nominato d’ufficio si impegna a far conoscere alle parti il proprio orientamento, ovvero, in caso di riserva, a trasmettere le proprie conclusioni ai consulenti prima del deposito, a meno di disposizioni di legge ovvero indicazioni del Magistrato.
Art. 24
Il medico legale nominato d’ufficio è tenuto a trasmettere ai consulenti delle parti l’esito di eventuali accertamenti disposti nel corso della consulenza tecnica, così come l’eventuale documentazione acquisita successivamente all’inizio delle operazioni.